1. Si applica una riduzione del 10 %, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si impegnano ad auto smaltire la frazione organica dei propri rifiuti solidi urbani attraverso l’attuazione del compostaggio domestico, come previsto dal relativo Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 6 agosto 2015. A tale fine gli utenti dovranno dichiarare, entro il 20 gennaio del primo anno in cui viene esercitata l’opzione, mediante autocertificazione da presentarsi esclusivamente su modulo predisposto dal Comune, e sotto la loro personale responsabilità:
a) che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa tassa (TARI) e che, in relazione al pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso.
b) di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici domestici e della frazione verde derivante dallo sfalcio e manutenzione del giardino, attraverso la pratica del compostaggio domestico, non utilizzando il servizio di raccolta dell’organico;
c) di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con controllo da parte degli incaricati dal Comune;
d) di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all’emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;
e) di avere la disponibilità nell’ambito comunale, di un appezzamento di terreno (la disponibilità dovrà essere dimostrabile con: titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; contratto di locazione; contratto di comodato d’uso);
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le UND che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.