Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti


Descrizione

COMUNE DI ROCCA DE' BALDI [ ]
 
A.C.E.M.  - CONSORZIO AREA VASTA SUB AMBITO REGIONALE N. 6 - MONREGALESE

Descrizione

COMUNE DI ROCCA DE' BALDI
tel. 0171/587103 int. 3
mail: ufficiopolizia.rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it 
Via Umberto I n. 13 - Rocca de' Baldi (CN)
 
A.C.E.M.
tel. 0174/700164
mail protocollo@consorzioacem.it
Piazza Santa Maria MAggiore 10 - Mondovì (CN)
 

Descrizione

Modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile.

Descrizione

Calendario e orari vigenti 
link: (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.consorzioacem.it/portals/1726/SiscomArchivio/6/ECO_caledario_2024-RoccaDeBaldi.pdf)

Descrizione

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.

Descrizione

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto.
link: [ ]
 
orari rifiuterie
link:

Descrizione

Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile.

Descrizione

DATI REPERIBILI AL SEGUENTE LINK:
(https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2022&regid=01004&cerca=cerca&p=11#sfoglia)
 

SERVIZIO NON PRESENTE

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta.

Descrizione

Determinazione della tariffa
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

Art. 23
Riduzioni per le utenze domestiche

1. Si applica una riduzione del 10 %, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si impegnano ad auto smaltire la frazione organica dei propri rifiuti solidi urbani attraverso l’attuazione del compostaggio domestico, come previsto dal relativo Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 6 agosto 2015. A tale fine gli utenti dovranno dichiarare, entro il 20 gennaio del primo anno in cui viene esercitata l’opzione, mediante autocertificazione da presentarsi esclusivamente su modulo predisposto dal Comune, e sotto la loro personale responsabilità:
a) che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa tassa (TARI) e che, in relazione al pagamento della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso.
b) di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici domestici e della frazione verde derivante dallo sfalcio e manutenzione del giardino, attraverso la pratica del compostaggio domestico, non utilizzando il servizio di raccolta dell’organico;
c) di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con controllo da parte degli incaricati dal Comune;
d) di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all’emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;
e) di avere la disponibilità nell’ambito comunale, di un appezzamento di terreno (la disponibilità dovrà essere dimostrabile con: titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; contratto di locazione; contratto di comodato d’uso);
 
 

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le UND che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Descrizione

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti.

Descrizione

Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13.

Descrizione

Il pagamento della Tari  si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta.  I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet) • uffici postali

Descrizione

Per l'anno 2023 le scadenze per il pagamento delle rate TARI erano il 12/09/2024 e il 04/12/2023.

Descrizione

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
L’omesso o il parziale versamento dell’avviso di pagamento TARI comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% dell’imposta non versata. 
 
Il comune vi provvede notificando al contribuente un avviso di accertamento che deve essere pagato entro 60 giorni. 
 
In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, il recupero della somma dovuta, maggiorata degli ulteriori interessi di mora, verrà effettuato in unica soluzione mediante procedura coattiva con spese a carico del contribuente. 
 
 
Se non è ancora stato notificato l’avviso di accertamento, il contribuente può pagare l’imposta dovuta maggiorata delle sanzioni ridotte e degli interessi previsti dal ravvedimento operoso.

Descrizione

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile.
I contribuenti che rilevano un’incongruenza nei dati di dettaglio dell’invito al pagamento ricevuto o che devono comunicarne una variazione possono contattare l’ufficio TARI tramite mail all’indirizzo  ufficiopolizia.rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it oppure telefonando al numero 0174/587103 int. 3

Descrizione

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.
 contribuenti che preferiscono ricevere la documentazione TARI tramite posta elettronica o PEC, possono comunicarlo all’ufficio  POLIZIA LOCALE -  COMMERCIO -TARI tramite mail all’indirizzo:
ufficiopolizia.rocca.de.baldi@ruparpiemonte.it 
o tramite PEC all’indirizzo: 
rocca.de.baldi@cert.ruparpiemonte.it
 

Descrizione

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.